- Come si calcola il valore catastale?
- Si rivaluta la rendita catastale del 5% e la si moltiplica per il coefficiente della categoria: 110 per la prima casa, 120 per le altre abitazioni e le pertinenze, 140 per il gruppo B, 60 per A/10 e gruppo D, 40,8 per C/1 e gruppo E. I moltiplicatori complessivi sono quindi 115,5, 126, 147, 63 e 42,84 (art. 52 D.P.R. 131/1986).
- Che differenza c’è tra rendita catastale e valore catastale?
- La rendita è il reddito medio ordinario che il Catasto attribuisce all’immobile: si ottiene moltiplicando la consistenza per la tariffa d’estimo, che dipende da zona censuaria, categoria e classe. Il valore catastale è un valore fiscale ricavato dalla rendita: è la base dell’IMU e, con il prezzo-valore, dell’imposta di registro.
- Dove trovo la rendita catastale?
- Nella visura catastale, che riporta i dati identificativi (foglio, particella e subalterno), il classamento con categoria e classe, la rendita e gli intestatari. Il catasto ha valore fiscale e non prova la proprietà.
- Box e cantina della prima casa hanno lo stesso coefficiente dell’abitazione?
- Sì, se sono acquistati come pertinenze con le agevolazioni prima casa: seguono il coefficiente 110 dell’abitazione, con moltiplicatore complessivo di 115,5, per una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Senza agevolazione si applica il coefficiente 120, cioè 126.
- Il valore catastale per l’IMU è lo stesso dell’imposta di registro?
- No, l’IMU usa coefficienti propri: la rendita rivalutata del 5% si moltiplica per 160 per le abitazioni (escluso A/10) e per C/2, C/6 e C/7, per 80 per A/10 e D/5 e per 55 per C/1; per i terreni agricoli il reddito dominicale rivalutato del 25% si moltiplica per 135. L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9.
- Come si calcola il valore catastale di un terreno agricolo?
- Il reddito dominicale si rivaluta del 25% e si moltiplica per 90: con 500 € di reddito dominicale il valore è 56.250 €. È la base minima non accertabile ai fini dell’imposta di registro; il meccanismo non si applica alle aree edificabili, tassate sul valore venale.